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Comitato unico di garanzia

L’art.57 del D.Lgs.30 marzo 2001, n.165 ess.mm.ii, ha disposto per tutte le pubbliche Amministrazioni la costituzione, al proprio interno, di un Comitato Unico di Garanzia.

Descrizione

L’art.57 del D.Lgs.30 marzo 2001, n.165 ess.mm.ii, ha disposto per tutte le pubbliche Amministrazioni la costituzione, al proprio interno, di un Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, che sostituisce, unificando le competenze in un solo organismo, i comitati per le pari opportunità e i comitati paritetici sul fenomeno del mobbing, costituiti in applicazione della contrattazione collettiva, dei quali assume tutte le funzioni previste dalla legge, dai contratti collettivi relativi al personale delle amministrazioni pubbliche o da altri disposizioni.

Il Comitato Unico di Garanzia (CUG) ha compiti propositivi, consultivi e di verifica e opera in collaborazione con la consigliera o il consigliere nazionale (provinciale) di parità, contribuisce all’ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico, migliorando l’efficienza delle prestazioni collegata alla garanzia di un ambiente di lavoro caratterizzato dal rispetto dei principi di pari opportunità, di benessere organizzativo e dal contrasto di qualsiasi forma di discriminazione e di violenza morale o psichica per i lavoratori.

Il Comitato Unico di Garanzia ha composizione paritetica ed è formato da un componente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e da un pari numero di rappresentanti dell’Amministrazione in modo da assicurare nel complesso la presenza paritaria di entrambi i generi.

Ultimo aggiornamento: 25/09/2024, 12:05

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