Cambio di residenza in tempo reale

A partire dal 9 maggio 2012 è entrata in vigore la nuova disciplina che introduce il “cambio di residenza in tempo reale” (art. 5 D.L. 9 febbraio 2012 convertito in legge 4 aprile 2012 n. 35).

Le principali novità introdotte riguardano la possibilità di effettuare le dichiarazioni anagrafiche attraverso la compilazione di moduli conformi a quelli pubblicati sul sito internet del Ministero dell’Interno e disponibili anche in fondo a questa pagina.

A CHI E' RIVOLTO IL SERVIZIO

Può presentare la domanda chiunque (cittadino italiano e straniero) abbia variato la sua residenza trasferendosi da altro indirizzo all’interno dello stesso Comune, da altro Comune italiano o dall’Estero.

La presentazione delle dichiarazioni di cambio di residenza non prevede oneri.

COME PRESENTARE LA DOMANDA
  1. Direttamente all'Ufficio Anagrafe del Comune di Burolo in Via Asilo n. 38, negli orari di apertura al pubblico esclusivamente su appuntamento: Lunedì, Mercoledì, Giovedì, Venerdì 10.00-12.00; Martedì, Mercoledì 16.00-17.00; Chiuso martedì mattina.
  2. Per raccomandata indirizzata a: Ufficio Anagrafe - Comune di Comune di Burolo - Via Asilo n. 38 - 10010 Burolo - TO.
  3. Per fax al numero: 0125-577301.
  4. Per posta elettronica semplice a: info@comune.burolo.to.it
  5. Per posta elettronica certificata al seguente indirizzo: protocollo@pec.comuneburolo.it .

Per l’invio tramite e-mail occorre:

  • che la dichiarazione sia sottoscritta con firma digitale;

oppure

  • che l'autore sia identificato dal sistema informatico con l'uso della Carta d'identità elettronica, della carta nazionale dei servizi, o comunque con strumenti che consentano l'individuazione del soggetto che effettua la dichiarazione;

oppure

  • che la dichiarazione sia trasmessa con la casella di posta elettronica certificata (PEC) del dichiarante;

oppure

  • che la copia della dichiarazione, con firma autografa e copia del documento d'identità del dichiarante scannerizzata, sia trasmessa tramite posta elettronica semplice.

Il cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione Europea deve allegare la documentazione indicata nell' allegato A).

Il cittadino di Stato appartenente all'Unione Europea deve allegare la documentazione indicata nell' allegato B).

PROCEDURA SEGUITA DALL'UFFICIO ANAGRAFE

A seguito della dichiarazione resa l'Ufficiale d'Anagrafe procederà nei due giorni lavorativi successivi a registrare le conseguenti variazioni, con decorrenza dalla data di presentazione delle dichiarazioni stesse.

L'Ufficiale d'Anagrafe, a seguito della presentazione della dichiarazione provvederà a disporre accertamenti per verificare la dimora abituale e la regolarità della documentazione presentata, comunicando al cittadino interessato l’eventuale esito negativo.

Trascorsi 45 giorni dalla dichiarazione, se il cittadino non riceve alcuna comunicazione da parte del Comune, la pratica si considera definitivamente accettata con applicazione della regola del silenzio - assenso.

CONSEGUENZE IN CASO DI DICHIARAZIONI MENDACI

In caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero, si applicano gli articoli 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, i quali dispongono rispettivamente la decadenza dai benefici acquisiti per effetto della dichiarazione, nonché il rilievo penale della dichiarazione mendace; inoltre l'Ufficiale d'Anagrafe effettuerà apposita segnalazione alle Autorità di Pubblica Sicurezza delle discordanze tra le dichiarazioni rese dagli interessati e gli esiti degli accertamenti esperiti e sarà ripristinata la posizione anagrafica precedente.