Come fare per ...
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Per i cittadini italiani: un documento di identità,il codice fiscale, patente auto se posseduta, numero delle targhe dei veicoli di proprietà.
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Per gli stranieri extracomunitari: il codice fiscale, passaporto e permesso di soggiorno oltre ad eventuali documenti comprovanti lo stato civile e la composizione del nucleo famigliare
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Per i cittadini di un Paese dell'Unione Europea: carta di identità estera o passaporto, codice fiscale, documenti previsti dal D.lgs. 30 del 06.02.2007, documenti comprovanti lo stato civile e la composizione del nucleo familiare.
Il richiedente deve compilare l'apposito
modulo disponibile presso l'ufficio anagrafe predisposto dalla
Motorizzazione Civile ai fini del cambio di residenza sulla patente e
libretto di circolazione di motoveicoli, autoveicoli, rimorchi e
ciclomotori. E' necessario aspettare l'accertamento dei vigili urbani, i
quali attestano se il soggetto ha trasferito effettivamente la sua
abituale dimora.
Se si cambia abitazione, pur rimanendo all'interno
del comune, è sufficiente compilare il modulo di domanda disponibile
presso l'ufficio anagrafe e il modello predisposto dalla Motorizzazione
Civile ai fini del cambio di indirizzo sulla patente e libretto di
circolazione di motoveicoli, autoveicoli, rimorchi e ciclomotori
intestati al richiedente. Si dovrà attendere, anche in questo caso,
l'accertamento positivo dei Vigili Urbani prima di procedere alla
variazione anagrafica dell'indirizzo.
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entro 3 giorni dalla nascita presso la Direzione Sanitaria dell'ospedale o della casa di cura dove è avvenuto il parto e la dichiarazione può essere effettuata oltre che dal genitore anche da un assistente al parto;
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entro 10 giorni dalla nascita presso il Comune dove è avvenuto il parto e la dichiarazione può essere effettuata oltre che dal genitore anche da un assistente al parto;
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entro 10 giorni dalla nascita presso il Comune di residenza dei genitori e la dichiarazione può essere effettuata solo direttamente da un genitore.
L'iscrizione anagrafica nel Comune di residenza avviene d'ufficio, a seguito di comunicazione da parte dell'Ufficio di Stato Civile che ha iscritto l'atto.
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Attestazione di nascita rilasciata dal medico o dall' ostetrica.
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Documento d'identità del dichiarante.
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Nel caso di cittadini stranieri l'Ufficio può richiedere altri documenti necessari per la corretta redazione dell'atto.
Costo
Nessuno.
La richiesta di pubblicazioni va fatta all'Ufficiale dello Stato Civile dai futuri sposi, i quali devono presentarsi personalmente, muniti di documenti di identità e codici fiscali, presso l'Ufficio di Stato Civile di residenza di uno di essi, per compilare un modulo di autocertificazione.
Al fine di poter richiedere le pubblicazioni, i futuri sposi debbono essere cittadini maggiorenni con stato civile libero, cioè non legati da un precedente matrimonio civile o religioso con effetti civili.
I futuri sposi inoltre non devono essere legati da vincoli di parentela, di affinità, di adozione e affiliazione nei gradi stabiliti dal Codice Civile.
Euro 14,62 di marca da bollo per la pubblicazione per ciascun Comune di residenza dei nubendi.
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Prima della celebrazione del matrimonio si deve provvedere all'affissione delle pubblicazioni. Il matrimonio deve essere celebrato entro 180 giorni, decorso tale termine le pubblicazioni non sono più valide.
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Le pubblicazioni restano affisse per otto giorni consecutivi, in entrambi i Comuni di residenza. Se è stata concessa dal Tribunale la riduzione del termine di pubblicazione o la dispensa della stessa deve essere prodotto il relativo Decreto.
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I certificati occorrenti per la pubblicazione hanno una validità di sei mesi.
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I cittadini Italiani per potersi sposare in un Paese straniero devono chiedere all'Ufficio di Stato Civile del Paese stesso quali sono i documenti necessari da produrre: gli stessi variano a seconda delle diverse nazioni. Se impossibilitati a contattare tale Ufficio, è indispensabile rivolgersi al Consolato Italiano in quel Paese.
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I cittadini stranieri (comunitari ed extracomunitari) che vogliano sposarsi in Italia devono presentare il nulla-osta rilasciato dall'autorità diplomatica (Consolato o Ambasciata) del proprio Paese presente in Italia. Tale nulla-osta deve essere tradotto e legalizzato o presso l'Ufficio Territoriale del Governo dove ha sede l'Autorità diplomatica o presso l'Ufficio Territoriale del Governo di Torino (già Prefettura), purché non si tratti di Paese esente da legalizzazione (Austria, Belgio, Croazia, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Liechtestein, Lussemburgo, Macedonia, Norvegia, Olanda, Portogallo, Repubblica di S. Marino, Slovacchia, Slovenia, Svizzera, Spagna, Turchia, Ungheria); in mancanza del nulla-osta occorre una sentenza del Tribunale Italiano.