I.M.U. Imposta Municipale propria
-
Servizio Attivo
L’IMU – Imposta Municipale Propria – ha sostituito dal 2012 l’I.C.I. – imposta comunale sugli immobili vigente dal 1993 fino al 31.12.2011, conservandone tuttavia la struttura e le caratteristiche essenziali. La normativa di riferimento è l’art. 13 del D.L. n.201 del 6.12.2011 (Decreto Monti), il D.L. 54 del 21.5.2013 e l’art.1 commi da 707 a 729 della Legge n.147 del 27.12.2013.
A chi è rivolto
Presupposto dell’imposta è il possesso di fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli come descritti dall’art 2 del D.L.svo n.504/1992
Descrizione
L’IMU – Imposta Municipale Propria – ha sostituito dal 2012 l’I.C.I. – imposta comunale sugli immobili vigente dal 1993 fino al 31.12.2011, conservandone tuttavia la struttura e le caratteristiche essenziali. La normativa di riferimento è l’art. 13 del D.L. n.201 del 6.12.2011 (Decreto Monti), il D.L. 54 del 21.5.2013 e l’art.1 commi da 707 a 729 della Legge n.147 del 27.12.2013.
Presupposto dell’imposta è il possesso di fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli come descritti dall’art 2 del D.L.svo n.504/1992. Non sono soggetti all’imposta, gli immobili destinati ad abitazione principale, classificati nelle categorie catastali da A2 ad A7, e le relative pertinenze classificate nelle categorie catastali C2, C6 e C7 (una per categoria) nonché i fabbricati rurali ad uso strumentali nella categoria D10.
Le aliquote dell’imposta, sono determinate dal Consiglio Comunale entro il termine stabilito dalla normativa vigente per l’approvazione del bilancio di previsione. Nel caso in cui il Consiglio Comunale non deliberi, si considerano confermate quelle dell’anno precedente o le ultime deliberate
L'IMU è dovuta per ogni anno solare proporzionalmente alla quota ed ai mesi di possesso. Il possesso per almeno quindici giorni equivale al possesso per l'intero mese. Per effettuare il calcolo occorre partire dalla rendita catastale (o dal reddito dominicale per i terreni), con cui l’immobile è iscritto a catasto. Le rendite (o il reddito dominicale) da assumere sono quelle risultanti in catasto al 1 Gennaio dell’anno di competenza. Tale rendita catastale deve poi essere rivalutata del 5%, per i fabbricati e del 25% per i terreni, in modo tale da ottenere la rendita catastale rivalutata.
La base imponibile si calcola moltiplicando la rendita catastale (o il reddito dominicale) rivalutata per i seguenti coefficienti:
- per 55 per le unità immobiliari del gruppo catastale C/1
- per 80 per le unità immobiliari del gruppo catastale A/10
- per 65 per le unità immobiliari del gruppo catastale D
- per 160 per le unità immobiliari dei gruppi catastali A - C esclusi A/10 e C/1
- per 140 per le unità immobiliari del gruppo catastale B.
- per 135 per i terreni agricoli posseduti da soggetti diversi da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali.
Al fine di aiutare i propri contribuenti ad effettuare le operazioni su descritte il Comune di Burolo ha installato sul sito istituzionale dell'Ente un programma che permette di calcolare on-line l'Imu dovuta edi stampare il modello F24.
Il pagamento deve essere effettuato esclusivamente tramite modello F24, presso la propria banca o in qualsiasi ufficio postale utilizzando i seguenti codici tributo:
- Cod. 3912 Abitazione principale solo se di categoria A1, A8 ed A9 e relative pertinenze
- Cod. 3914 Terreni agricoli
- Cod. 3916 Aree fabbricabili
- Cod. 3918 Altri fabbricati
- Cod. 3925 Fabbricati categoria D quota spettante allo Stato
- Cod. 3930 Fabbricati categoria D quota spettante al Comune
Come fare
L’IMU è un’imposta in autoliquidazione pertanto è il contribuente che deve premurarsi di effettuare il calcolo e di versare l’importo dovuto
Cosa serve
Modello di delega F24
Cosa si ottiene
Ricevuta pagamento
Tempi e scadenze
Acconto o rata unica entro il 16/06, saldo entro il 16/12 ( se il giorno 16/06 o 16/12 cadono di sabato o di domenica la scadenza slitta al lunedì)
Costi
Non sono previsti costi per il servizio di calcolo IMU on line.
Per l’anno 2024 le aliquote sono quelle deliberate con atto C.C. n.35 del 20.12.2023:
- Abitazione principale (cat.A1,A8 e A9), assimilate a pertinenze: 0,5%
- Altri fabbricati compresi quelli ad uso produttivo ed i terreni: 0,96%
- Fabbricati rurali ad uso strumentale: 0,10%
- Terreni agricoli: 0,86%
- Aree edificabili: 0,96%
E’ prevista la detrazione di € 200,00 all’anno per gli immobili adibiti ad abitazione principale in cui soggetto passivo dimori abitualmente ed abbia fissato la propria residenza anagrafica ( A/1, A/8 e A/9)