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Denuncia di nascita

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La denuncia di nascita è l'atto con il quale si comunica formalmente agli Uffici dello Stato Civile del Comune la nascita di un bambino.


A chi è rivolto

La denuncia di nascita può essere fatta dal padre, dalla madre, dal medico o dall’ostetrica che ha assistito al parto.

Nel caso in cui i genitori non siano sposati, al momento della dichiarazione devono essere entrambi presenti.

Descrizione

La denuncia di nascita è l'atto con il quale si comunica formalmente agli Uffici dello Stato Civile del Comune la nascita di un bambino.

La denuncia di nascita è obbligatoria per legge.

Come fare

Il figlio nato da genitori coniugati tra loro è detto "legittimo": la denuncia di nascita può essere fatta indistintamente da uno dei genitori. Il figlio nato da genitori non coniugati è detto "naturale": in tal caso la denuncia è fatta da un genitore (se solo uno dei due genitori lo riconosce) o da entrambi i genitori (se tutti e due lo riconoscono).
La denuncia di nascita è resa da uno dei genitori (presentando i documenti di identità), da un procuratore speciale, ovvero dal medico o dall'ostetrica o da altra persona che ha assistito al parto, rispettando l'eventuale volontà della madre di non essere nominata.
Può essere resa entro dieci giorni dalla nascita presso il Comune nel cui territorio è avvenuto il parto o nel proprio comune di residenza oppure, entro tre giorni, presso la direzione sanitaria dell'ospedale o casa di cura ove è avvenuta la nascita. In quest'ultimo caso la dichiarazione è trasmessa all'ufficio di Stato Civile del Comune nel cui territorio è situato il centro di nascita o, su richiesta dei genitori, al loro Comune di residenza.
Nel caso in cui i genitori non risiedano nello stesso Comune, salvo diverso accordo tra loro, la dichiarazione di nascita è resa nel Comune di residenza della madre.

Requisiti specifici:

La denuncia di nascita può essere resa:

per i genitori uniti in matrimonio:

  • da uno dei due genitori o entrambi
  • da un loro procuratore speciale (munito quindi di atto notarile)
  • da medico/ostetrica che ha assistito al parto
  •  da persona che ha assistito al parto

per i genitori non uniti in matrimonio:

  • dalla sola madre che intende riconoscere il figlio
  • dal padre e dalla madre congiuntamente, se intendono riconoscere entrambi il figlio

            Cosa serve

            • Attestazione di nascita rilasciata dall'ostetrica o dal medico che ha assistito il parto ovvero constatazione di avvenuto parto
            • Documento valido di identità personale (preferibilmente la carta d'identità) del dichiarante.
            • Carta d'identità valida o documento equipollente di entrambi i genitori (ai sensi dell'art.35 D.P:R. n. 445 del 28/12/2000) [per i genitori non residenti]
            • Passaporto di entrambi i genitori (se non conoscono la lingua italiana devono essere accompagnati da un traduttore) [per i genitori stranieri non titolari di carta d'identità]
            • Documentazione da cui risulti lo stato civile dei genitori (ad esempio il certificato di matrimonio) e accompagnati da un traduttore se non conoscono la lingua [solo per i genitori stranieri se coniugati]

            Cosa si ottiene

            L’Ufficiale dello Stato Civile che registra la nascita oltre a rilasciare il certificato di nascita, per i soli figli di genitori residenti in Burolo, consegna un certificato cartaceo che sostituisce provvisoriamente il codice fiscale, che verrà in seguito spedito a mezzo posta dall’Agenzia delle Entrate all'indirizzo di residenza.

            Per i figli di persone non residenti, l’Ufficiale dello Stato Civile provvederà alla trasmissione tempestiva dell’atto al Comune di residenza della madre o dei genitori.

            L’atto verrà trascritto dal questo Comune che provvederà all’iscrizione anagrafica e all’assegnazione del codice fiscale.

            Tempi e scadenze

            Può essere resa entro dieci giorni dalla nascita presso il Comune nel cui territorio è avvenuto il parto o nel proprio comune di residenza oppure, entro tre giorni, presso la direzione sanitaria dell'ospedale o casa di cura ove è avvenuta la nascita.

            Se il genitore si presenta allo Stato Civile dopo i 10 giorni stabiliti deve indicare le ragioni del ritardo. L’Ufficiale dello Stato Civile procede alla formazione tardiva dell’atto di nascita segnalandolo al Procuratore della Repubblica.

            Costi

            Non sono previsti costi.

            Accedi al servizio

            Il servizio è disponibile presso Ufficio Anagrafe

            Condizioni di servizio

            Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

            Contatti

            Unità Organizzativa responsabile:

            Indirizzo:Via Asilo, 38 - 10010 Burolo (TO)

            Telefono:+39 0125 57136

            Fax:+39 0125 577301

            Email: info@comune.burolo.to.it

            Pec: protocollo@pec.comuneburolo.it


            Argomenti:

            Ultimo aggiornamento: 25/09/2024, 16:17

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