D.A.T. (Disposizione Anticipata di Trattamento)

Dal 1° Febbraio 2020 è in vigore la nuova normativa sulle DAT (Disposizioni Anticipate di Trattamento) che istituisce la Banca Dati Nazionale presso il Ministero della Salute.

Obiettivo della Banca dati nazionale è quello di effettuare la raccolta di copia delle disposizioni anticipate di trattamento di cui all'articolo 4 della legge n. 219 del 2017, garantirne il tempestivo aggiornamento in caso di rinnovo, modifica o revoca e di assicurare la piena accessibilità delle stesse sia da parte del medico che ha in cura il paziente, allorché per questi sussista una situazione di incapacità di autodeterminarsi, sia da parte del disponente sia da parte del fiduciario dal medesimo nominato.
Dal 1° Febbraio 2020 i Comuni devono trasmettere alla Banca Dati Nazionale presso il Ministero della Salute le DAT presentate dai cittadini. Copia delle DAT depositate in Comune  precedentemente al 1° febbraio 2020 sarà acquisita dalla Banca Dati Nazionale entro il 31 luglio 2020 in assenza di una esplicita contraria volontà espressa dal disponente.
L’istituto delle D.A.T. consiste nell’espressione della volontà della persona fisica maggiorenne che enuncia, in un momento in cui è capace di intendere e di volere, i propri orientamenti sul "fine vita", dopo avere acquisito adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle sue scelte, in merito ai trattamenti sanitari, agli accertamenti diagnostici o alle scelte terapeutiche che intende o non intende accettare, nell'ipotesi in cui sopravvenga una perdita della capacità di intendere e di volere e l’interessato non dovesse essere più in grado di esprimere le proprie determinazioni acconsentendo o non acconsentendo alle cure proposte.
Il Comune di Burolo ha istituito con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 27 Marzo 2018 il Registro delle Dichiarazioni anticipate di trattamento (da ora D.A.T.) relative ai trattamenti sanitari nonché al consenso o al rifiuto di accertamenti diagnostici o di scelte terapeutiche e delle comunicazioni di avvenuto deposito delle stesse presso terzi autorizzati dalla legge.

In attuazione della Legge n. 10 del 10.02.2020 “ Norme in materia di disposizione del proprio corpo e dei tessuti post mortem a fini di studio, di formazione e di ricerca scientifica" con DPR n. 47 del 10.02.23 è stato emanato il "Regolamento recante norme in materia di disposizione del proprio corpo e dei tessuti post mortem a fini di studio, di formazione e di ricerca scientifica" pubblicato sulla G.U. n. 99 del 28.04.2023.
La donazione del corpo alla scienza è un atto di generosità che permette di promuovere lo studio e la ricerca con ricadute positive sul miglioramento della salute, sulla conoscenza in ambito medico e scientifico e sulla formazione dei medici.
L’utilizzo del corpo e dei tessuti è disciplinato secondo norme certe, all’interno di un percorso definito e con modalità tali da assicurare il rispetto del corpo umano.
Con la Legge 10 Febbraio 2020 n. 10 e il Regolamento di attuazione (DPR 10 Febbraio 2023 n. 47) sono state introdotte anche in Italia norme specifiche in materia di disposizione del proprio corpo e dei tessuti post mortem a fini di studio, di formazione medica e di ricerca scientifica, da parte di soggetti che hanno espresso in vita il loro consenso.
Il Regolamento di attuazione della legge definisce le cause di esclusione dell’utilizzo di corpi e tessuti, le modalità e i tempi della gestione delle salme e gli adempimenti dell’Ufficiale di Stato Civile.
Nella legge sono indicate le modalità con le quali esprimere il consenso alla donazione post mortem del proprio corpo o dei tessuti; in particolare è necessario essere maggiorenni e formulare la dichiarazione di consenso in una delle forme previste dalla Legge 219 del 2017 per le dichiarazioni anticipate di trattamento (DAT).
Maggiori informazioni a riguardo si possono trovare sul sito della Regione Piemonte

A CHI E' RIVOLTO IL SERVIZIO

A tutte le persone maggiorenni e capaci di intendere e volere residenti in Burolo.

COME PRESENTARE LA DOMANDA
  1. Direttamente all'Ufficio Anagrafe del Comune di Burolo in Via Asilo n. 38, negli orari di apertura al pubblico esclusivamente su appuntamento: Lunedì, Mercoledì, Giovedì, Venerdì 10.00-12.00; Martedì, Mercoledì 16.00-17.00; Chiuso martedì mattina.
  2. Per raccomandata indirizzata a: Ufficio Anagrafe - Comune di Comune di Burolo - Via Asilo n. 38 - 10010 Burolo - TO.
  3. Per fax al numero: 0125-577301.
  4. Per posta elettronica semplice a: info@comune.burolo.to.it
  5. Per posta elettronica certificata al seguente indirizzo: protocollo@pec.comuneburolo.it .

Per l’invio tramite e-mail occorre:

  • che la dichiarazione sia sottoscritta con firma digitale;

oppure

  • che l'autore sia identificato dal sistema informatico con l'uso della Carta d'identità elettronica, della carta nazionale dei servizi, o comunque con strumenti che consentano l'individuazione del soggetto che effettua la dichiarazione;

oppure

  • che la dichiarazione sia trasmessa con la casella di posta elettronica certificata (PEC) del dichiarante;

oppure

  • che la copia della dichiarazione, con firma autografa e copia del documento d'identità del dichiarante scannerizzata, sia trasmessa tramite posta elettronica semplice.

La persona interessata dichiara di depositare presso il Comune di Burolo la D.A.T. o una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con l’indicazione del depositario, nel caso quest’ultimo sia diverso dal Comune di Burolo.

Le richieste di deposito della dichiarazione sostitutiva devono essere presentate all’Ufficio di Stato Civile. L'Ufficiale di Stato Civile ricevente rilascerà al dichiarante l’attestazione relativa alla presentazione della dichiarazione di avvenuta consegna della D.A.T., che è un atto strettamente personale, per il quale l'Ufficiale di Stato Civile non risponde dei contenuti né della completa e corretta compilazione.

Il "Regolamento per l'istituzione del Registro delle Disposizioni Anticipate di Trattamento (D.A.T.) per la raccolta e la conservazione delle dichiarazioni dei cittadini residenti in merito al rispetto della loro volontà circa i trattamenti clinico-medici a cui essere sottoposti qualora non più in grado di esprimerla" descrive in dettaglio le modalità di presentazione della D.A.T. al Comune.

Il “Regolamento concernente la Banca dati Nazionale destinata alla registrazione delle disposizioni anticipate di trattamento (DAT).” [Decreto 10 dicembre 2019, n. 168] stabilisce le modalità di raccolta delle copie delle Disposizioni anticipate di trattamento (DAT) di cui all'articolo 4 della legge 22 dicembre 2017, n. 219, nella Banca Dati Nazionale, istituita presso il Ministero della Salute. Esso definisce, inoltre, il funzionamento e i contenuti informativi della predetta Banca Dati nonché le modalità di accesso alla stessa da parte dei soggetti legittimati ai sensi della normativa vigente.

COSTO

Non ci sono costi di procedimento.