Matrimonio e divorzio

Pubblicazione di Matrimonio

Il matrimonio, civile o religioso, è normalmente preceduto dalle pubblicazioni nel luogo di residenza dei futuri sposi.
La richiesta di pubblicazioni va fatta all'Ufficiale dello Stato Civile dai futuri sposi, i quali devono presentarsi personalmente, muniti di documenti di identità e codici fiscali, presso l'Ufficio di Stato Civile di residenza di uno di essi, per compilare un modulo di autocertificazione.
Al fine di poter richiedere le pubblicazioni, i futuri sposi debbono essere cittadini maggiorenni con stato civile libero, cioè non legati da un precedente matrimonio civile o religioso con effetti civili.
 
Ai minori di età compresa fra i 16 e i 18 anni non ancora compiuti occorre l'autorizzazione al matrimonio emessa dal Tribunale dei minori di Torino.
I futuri sposi inoltre non devono essere legati da vincoli di parentela, di affinità, di adozione e affiliazione nei gradi stabiliti dal Codice Civile.
 
I cittadini che abbiano già contratto matrimonio devono aver ottenuto la cessazione degli effetti civili del precedente matrimonio; se il matrimonio è religioso cattolico, per risposarsi con cerimonia religiosa cattolica occorre ottenere l'annullamento del precedente matrimonio. Per i soli matrimoni da celebrarsi in forma religiosa, i futuri sposi dovranno presentare anche la richiesta del parroco della Chiesa ove verrà celebrato il matrimonio o del Ministro di culto ammesso nello Stato. L'ulteriore necessaria documentazione viene acquisita d'ufficio, ad eccezione del nulla-osta per i nubendi stranieri.
 
Quando l'Ufficio di Stato Civile sarà in possesso dei documenti dei futuri sposi, questi saranno invitati, previo appuntamento, a presentarsi presso l'Ufficio stesso per la promessa di matrimonio, alla quale seguirà l'affissione dell'atto di pubblicazione nell'apposito Albo Comunale dei rispettivi Comuni di residenza; verrà quindi comunicato ai futuri sposi quando ritirare il certificato di eseguite pubblicazioni e nulla osta al matrimonio.
 
Costi:
Euro 14,62 di marca da bollo per la pubblicazione per ciascun Comune di residenza dei nubendi.
 
Notizie utili:
  • Prima della celebrazione del matrimonio si deve provvedere all'affissione delle pubblicazioni. Il matrimonio deve essere celebrato entro 180 giorni, decorso tale termine le pubblicazioni non sono più valide.
  • Le pubblicazioni restano affisse per otto giorni consecutivi, in entrambi i Comuni di residenza. Se è stata concessa dal Tribunale la riduzione del termine di pubblicazione o la dispensa della stessa deve essere prodotto il relativo Decreto.
  • I certificati occorrenti per la pubblicazione hanno una validità di sei mesi.
  • I cittadini Italiani per potersi sposare in un Paese straniero devono chiedere all'Ufficio di Stato Civile del Paese stesso quali sono i documenti necessari da produrre: gli stessi variano a seconda delle diverse nazioni. Se impossibilitati a contattare tale Ufficio, è indispensabile rivolgersi al Consolato Italiano in quel Paese.
  • I cittadini stranieri (comunitari ed extracomunitari) che vogliano sposarsi in Italia devono presentare il nulla-osta rilasciato dall'autorità diplomatica (Consolato o Ambasciata) del proprio Paese presente in Italia. Tale nulla-osta deve essere tradotto e legalizzato o presso l'Ufficio Territoriale del Governo dove ha sede l'Autorità diplomatica o presso l'Ufficio Territoriale del Governo di Torino (già Prefettura), purché non si tratti di Paese esente da legalizzazione (Austria, Belgio, Croazia, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Liechtestein, Lussemburgo, Macedonia, Norvegia, Olanda, Portogallo, Repubblica di S. Marino, Slovacchia, Slovenia, Svizzera, Spagna, Turchia, Ungheria); in mancanza del nulla-osta occorre una sentenza del Tribunale Italiano.